L' ASSOCIAZIONE

 

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Di seguito è illustrato lo statuto e l'atto costitutivo di CASA ALESSIA ONLUS :

 

Leggi lo statuto dell'associazione "Casa Alessia"

Leggi l'atto costitutivo di Casa Alessia

 

 

STATUTO

 

Articolo 1 – Denominazione

1. E' costituita un'associazione di volontariato denominata:

"CASA ALESSIA"

 

Articolo 2 – Sede

1. La sede dell'associazione è fissata a Novara in Via Asilo Ricca n.7.

2. E' facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la Sede in altro luogo del Comune, in altro Comune od istituire Sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all'estero.

 

Articolo 3 – Oggetto e Scopo

1.L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata con lo scopo di onorare la memoria delle compiante signore MAIRATI ALESSIA (nata a Novara il 23 novembre 1986) e DI GREGORIO PAOLA (nata a Milano il 9 luglio 1964), entrambe decedute il 2 luglio 2004, organizzando iniziative di carattere umanitario dirette prevalentemente a fornire i mezzi materiali per l'alimentazione, l'istruzione, l'educazione, l'abitazione, la cura di bambini e di giovani poveri e bisognosi, in Italia e all'estero, con particolare attenzione verso l'Ecuador dove Alessia Mairati ha vissuto gli ultimi 10 mesi della sua vita e dove ha maturato un forte desiderio di aiutare i bambini poveri di quel Paese.

Per questo si occuperà di studiare, informare, sensibilizzare ed organizzare o promuovere iniziative atte a raggiungere gli obbiettivi.

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3. L'Associazione può svolgere le proprie finalità tramite i propri associati, ma a favore esclusivo di bambini e giovani, poveri e bisognosi di ogni forma di assistenza.

 

Articolo 4 – Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

 

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro od in natura.

 

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

 

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi per poter aderire all'Associazione.

 

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

 

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto: tali versamenti non sono rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, estinzione, recesso od esclusione dell'Associato.

 

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, più in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare od a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

 

Articolo 5 – Fondatori, Soci, Benemeriti

 

1. Sono Aderenti dell'Associazione:

-  i Fondatori

-  i Soci ordinari

-  i Soci sostenitori

-  i Benemeriti

 

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

 

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

 

4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa, o comunque quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

 

5. Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. E' prevista per i Soci minorenni una quota ridotta.

 

6. Sono Soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza versando una quota pari o superiore di cinque volte rispetto a quella stabilita per i Soci ordinari.

 

7. Sono Benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

 

8. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare per quanto concerne il diritto di ciascun Aderente di partecipare effettivamente alla attività dell'Associazione.

 

9. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità ed i metodi che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

 

10.Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda nel predetto termine, si intende che essa è stata respinta.

 

11.Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare, con richiesta scritta, la volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato.

 

12.Chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata e presa a maggioranza del Consiglio Direttivo, in presenza, a titolo esemplificativo, di inadempienza agli obblighi di versamento, di gravi violazioni ai principi contenuti nello Statuto o  di comportamenti contrari alle finalità dell'associazione. L'esclusione è comunicata all'associato con lettera r.r. ed ha effetto immediato; contro il provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione.

 

Articolo 6 – Organi dell'Associazione

 

1. Sono Organi dell'Associazione:

-  l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;

-  il Presidente del Consiglio Direttivo;

-  il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

-  il Consiglio Direttivo;

-  il Segretario del Consiglio Direttivo;

-  il Tesoriere;

 

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

 

Articolo 7 – Assemblea

 

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

 

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo ;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- delibera sulle modifiche allo Statuto;

-  approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività;

-  delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione;

-  delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

 

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Aderenti o da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo. Salvo diversa volontà dell'Organo Direttivo l'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione.

 

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonchè ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

 

5. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le venti (20) unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandata, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza deve anche essere pubblicata, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

 

6. L'assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti gli aderenti, tutti i membri del Consiglio Direttivo.

 

7. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

 

8. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

 

9. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come tale. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

11. Per la nomina del Consiglio direttivo, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione degli avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

 

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

 

Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo

 

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea da un minimo di due ad un massimo di nove Consiglieri.

 

2. I Consiglieri devono essere Aderenti dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

 

3. I membri del Consiglio Direttivo quando convocati sono tenuti, in caso di impedimento, a dare comunicazione motivata e scritta della loro assenza. Nel caso di più di tre assenze non motivate, il membro viene dichiarato cessato su decisione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

 

5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione con la nomina a Consigliere del primo dei non eletti. Il nuovo eletto in luogo del membro cessato dura in carica per il periodo residuo durante il quale lo stesso sarebbe rimasto in carica.

 

6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.

 

7. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

-  la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti.

-  La nomina del Presidente del Consiglio Direttivo, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario da scegliere tra i Consiglieri eletti;

-  L'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti e l'esclusione di Associati;

-  La predisposizione annuale del bilancio;

-  la determinazione della quota di iscrizione degli associati.

 

8. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad esterni.

 

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

 

10. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

 

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

 

12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

 

13. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come tale; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

 

14. Per le riunioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle che eccedono il valore di diecimila euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

 

Articolo 9 – Il Presidente

 

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione, in ambito tecnico, giuridico ed amministrativo anche ad esterni al Consiglio stesso.

 

2. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale il medesimo riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

 

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

 

4. Il Presidente avvalendosi della consulenza del Tesoriere verifica che le iniziative onerose abbiano una adeguata copertura finanziaria e predispone il bilancio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

 

Articolo 10 – Il Presidente Onorario

 

L'associazione ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario il quale non avrà diritto di voto.

Il Presidente Onorario ha funzioni di rappresentatività dell'Associazione.

La carica a Presidente Onorario è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

 

Articolo 11 – Il Vice Presidente

 

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

 

Articolo 12 – Il Segretario

 

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

 

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

 

Articolo 13 – Libri della Associazione

 

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed il Libro degli Aderenti all'Associazione.

 

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

 

Articolo 14 – Il Tesoriere

 

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

 

Articolo 15 – Bilancio

 

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

 

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

 

3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

 

Articolo 16 – Avanzi di Gestione

 

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

 

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

 

Articolo 17 – Scioglimento

 

1.  In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 18 – Legge Applicabile

 

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

 

 

 

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"Atto costitutivo di associazione di volontariato"

 

"Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991. Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'associazione ha diritto all'esenzione essendo in regola con i requisiti di legge e che l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per i fini sociali.

 

Novara, 28 gennaio 2006    il presidente         Mairati Giovanni

 

In data 28 gennaio 2006, a Novara in Via Asilo Ricca n. 7, si sono riuniti i seguenti sigg.:

 

Mairati Giovanni, nato a Novara, il 28/01/1954, residente a Novara in Via Asilo Ricca n.  7, cittadino italiano, codice fiscale MRTGNN54A28F952H;

 

Invernizzi Maria Sistina, nata a Novara, il 18/10/1963, residente a Novara in Via XXV Aprile 22, cittadina italiana, codice fiscale NVRMSS63R58F952V;

 

Terzera Franco, nato a Novara, il 21/10/1938, residente a Novara in Via Galileo Galilei n. 43, cittadino italiano, codice fiscale TRZFNC38R21F952M;

 

Belcredi Remigio, nato a Novara, il 12/03/1957, residente a Novara in Via Palestro n. 1, cittadino italiano, codice fiscale BLCRMG57C12F952U;

 

Ramellini Antonella, nata a Miagliano (BI), il 27/04/1960, residente a Novara in Via Magalotti n. 1, cittadina italiana, codice fiscale RMLNNL60D67F189R;

 

Nicola Federico, nato a Novara, il 10/06/1981, residente a Novara in Via Montanara n. 29, cittadino italiano, codice fiscale NCLFRC81H10F952M;

Ivaldi Mauro, nato a Galliate (NO), il 02/06/1951, residente a Galliate in Viale Beato Quagliotti n. 52, cittadino italiano, codice fiscale VLDMRA51H02D872O;

 

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

 

Art. 1 -   è costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione di volontariato avente la seguente denominazione: “Associazione di Volontariato”  CASA ALESSIA.

 

Art. 2 -     L'associazione ha sede in Novara Via Asilo Ricca n. 7.

 

Art. 3 -     L'associazione ha come scopo escusivo di finalità sociale .

 

Art. 4 -     L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

 

Art. 5 -     L'associazione è apolitica ed apartitica.

 

Art. 6 -     L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio nel caso di scioglimento dell'associazione, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

 

Art. 7 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da sette membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

 

Mairati Giovanni:                      Presidente;

Nicola Federico:                       Vice-Presidente;

Ivaldi Mauro:                            Tesoriere;

Ramellini Antonella:                 Segretario.

Invernizzi Maria Sistina:            Consigliere

Terzera Franco:                       Consigliere

Belcredi Remigio:                     Consigliere

 

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

 

Art. 8 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2008.

 

Art. 9 - Fino a quando un'Assemblea ordinaria non aggiornerà l'importo limite di cui appresso, il Consiglio direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo per operazione fino a Euro 1.000,00 , più eventuale IVA, senza dover chie­dere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

 

Art. 10 - Fino a quando un'Assemblea ordinaria non aggiornerà l'importo limite di cui appresso, il Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo per operazione fino a Euro 1.000,00, più eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

 

Novara, 28 gennaio 2006

 

Mairati Giovanni

Invernizzi Maria Sistina

Terzera Franco

Belcredi Remigio

Ramellini Antonella

Nicola Federico

Ivaldi Mauro

 

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